Art. 7.
(Ripartizione del Fondo).

      1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro della salute con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6 sulla base dei seguenti criteri:

          a) il 75 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione;

          b) il 25 per cento in proporzione al tasso di natalità e di mortalità infantili quali risultano dai dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della ripartizione dei finanziamenti.